L’Azienda deve sensibilizzare tutti i lavoratori al continuo autocontrollo, in particolare tramite apposita cartellonistica ed attività informativa deve informare i propri lavoratori che:
• Non possono accedere in azienda in presenza di febbre sopra i 37,5°C e di sintomi influenzali. In questo caso dovranno contattare il proprio Medico Curante e seguire le indicazioni ricevute;
• Non possono accedere in azienda se si trovano in condizioni per le quali è obbligatorio o consigliato l’isolamento fiduciario (ad esempio, se si è in attesa del tampone al rientro dalle ferie);
• Non possono in alcun modo abbandonare il luogo nel quale stanno facendo la quarantena.
1. Indicazione generale
2. Presenza di lavoratori sintomatici
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppasse febbre e sintomi di infezione respiratoria, ne deve informare immediatamente il datore di lavoro, dopodiché:
• Dovrà indossare correttamente (coprendo completamente naso e bocca) la mascherina chirurgica;
• Dovrà porsi in luogo isolato dagli altri colleghi;
• Dovrà contattare il proprio Medico Curante.
Il datore di lavoro dovrà quindi informare immediatamente l’Autorità Sanitaria e mettersi a disposizione; sarà infatti l’Autorità Sanitaria a fornire le indicazioni da seguire, sia per il lavoratore sintomatico che per i possibili contatti stretti (colleghi di ufficio/postazione ecc…).
A prescindere da ogni futuro sviluppo, l’azienda dovrà comunque provvedere rapidamente ad una pulizia e disinfezione della postazione e del mezzo/attrezzature di lavoro e, ove necessario, degli spazi comuni frequentati.
3. Presenza di lavoratori positivi
La Positività può essere rilevata tramite test sierologico (sistema non di elezione, pertanto da confermare con tampone) o tramite Tampone (sistema di elezione). Un Lavoratore potrebbe risultare positivo perché:
. SOTTOPOSTO AD INDAGINE DA PARTE DELL’AUTORITÀ SANITARIA
È il caso ad esempio di un Contatto Stretto in quarantena trovato successivamente positivo dai test effettuati dall’ASL, oppure di un positivo al rientro dalle ferie ecc….
In questo caso è ragionevole pensare che l’Autorità Sanitaria sia a conoscenza della positività prima dell’Azienda, pertanto il compito dell’azienda sarà quello di mettersi a disposizione dell’AS e collaborare nell’individuazione di eventuali Contatti Stretti, ecc…
È comunque buona norma che l’Azienda:
• Sensibilizzi i propri lavoratori a rispettare le regole di comportamento più stringenti, anche durante l’attesa dei risultati;
• Sensibilizzi i propri lavoratori a informare l’azienda (nel rispetto della privacy) della situazione di positività;
• Inviti i propri lavoratori a prestare particolare attenzione all’uso delle mascherine ed al distanziamento sociale in attesa di eventuali decisioni dell’AS;
• Inviti i propri lavoratori ad intensificare l’automonitoraggio delle proprie condizioni di salute;
• Valuti insieme ad RSPP e consulenti la necessità di effettuare una disinfezione della postazione di lavoro del positivo, dei mezzi ed attrezzature.
B. HA EFFETTUATO UNO SCREENING SIEROLOGICO COME PRIVATO CITTADINO
(DGR 475/2020 PER LE MODALITÀ)
Un privato cittadino può effettuare il test sierologico presso uno dei laboratori privati autorizzati a seguito di prescrizione da parte del proprio Medico di Fiducia.
In caso di positività al test sierologico il cittadino dovrà contattare il numero di telefono dedicato dell’ASL di riferimento per comunicare l’esito del test sierologico e concordare le modalità di esecuzione del tampone (se intende avvalersi del servizio gratuito del SSN). Si ricorda che anche il Direttore Sanitario del laboratorio deve comunicare la positività, pertanto il cittadino che non dovesse a sua volta comunicare potrebbe incorrere in sanzioni.
Si ricorda che il cittadino risultato positivo ha l’obbligo di porsi da subito in isolamento fiduciario a domicilio in attesa dell’appuntamento per l’esecuzione del tampone e del suo risultato. Dopo che risulta positivo viene preso in carico dall’AS e si procede come sopra.
È comunque buona norma che l’Azienda:
• Sensibilizzi i propri lavoratori a informare l’azienda (nel rispetto della privacy) della situazione di positività il prima possibile, anche se non vi è ancora conferma del Tampone e anche se la positività è alle sole IgG;
Informi il Medico Competente della positività;
•Sensibilizzi i propri lavoratori a rispettare le regole di comportamento più stringenti, anche durante l’attesa dei risultati;
•Inviti i propri lavoratori a prestare particolare attenzione all’uso delle mascherine ed al distanziamento sociale in attesa di eventuali decisioni dell’AS;
•Inviti i propri lavoratori ad intensificare l’automonitoraggio delle proprie condizioni di salute;
•Provveda rapidamente ad una pulizia e disinfezione della postazione e del mezzo/attrezzature di lavoro e, ove necessario, degli spazi comuni frequentati.
C. HA EFFETTUATO UNO SCREENING SIEROLOGICO attivato dal
datore di lavoro (DGR 475/2020 PER LE MODALITÀ)
Si precisa che in caso di negatività sia a IgG che a IgM è comunque prevista la ripetizione del test sierologico dopo 15-20 giorni. Come sopra, in caso di positività a IgG, a IgM o ad entrambi, il dipendente verrà sottoposto al test molecolare.
In caso di positività a IgG o IgM o a entrambi il lavoratore deve sospendere l’attività ponendosi in isolamento fiduciario fino all’esecuzione del tampone.
Il datore di lavoro in questo caso è tenuto a:
• Comunicare tempestivamente la Positività al Sierologico, tramite il Medico competente, in forma nominativa al Dipartimento di sanità pubblica;
• Comunicare tempestivamente la Positività al Tampone, sempre tramite il Medico competente, in forma nominativa al Dipartimento di sanità pubblica;
È comunque buona norma che l’Azienda:
• Sensibilizzi i propri lavoratori a rispettare le regole di comportamento più stringenti, anche durante l’attesa dei risultati;
• Inviti i propri lavoratori a prestare particolare attenzione all’uso delle mascherine ed al distanziamento sociale in attesa di eventuali decisioni dell’AS;
• Inviti i propri lavoratori ad intensificare l’automonitoraggio delle proprie condizioni di salute;
• Provveda rapidamente ad una pulizia e disinfezione della postazione e del mezzo/attrezzature di lavoro e, ove necessario, degli spazi comuni frequentati.
4. Presenza di lavoratori “contatti stretti”
Si ricorda che per “Contatto Stretto” deve intendersi:
• Persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• Persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19;
• Persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19;
• Persona che ha avuto un contatto diretto con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• Persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• Operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
• Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo);
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia del caso in esame
Si ricorda che i “Contatti Stretti” sono sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza sanitaria attiva e che violare la quarantena comporta conseguenze penali ed amministrative.
Cosa deve fare un Datore di lavoro se un suo dipendente gli comunica di essere un “Contatto Stretto”?
Per prima cosa occorre ricordare che le persone venute a contatto con un “Contatto Stretto” (“Contatti Indiretti”) NON sono sottoposti ad alcun provvedimento di quarantena e, solo qualora il Contatto Stretto risultasse a sua volta positivo al Coronavirus, potrebbero divenire a loro volta (su indicazione ASL) “Contatti Stretti”.
Se un Lavoratore comunica al proprio datore di lavoro di essere un “Contatto Stretto”, questi deve:
• Chiedere al Lavoratore di essere tenuto informato dell’evolversi della situazione (ad ex se risulta positivo o negativo al tampone);
• Informare il Medico Competente della situazione;
• Mantenere informati (nel rispetto della privacy) i lavoratori dell’evolversi della situazione;
• Sensibilizzare i lavoratori a rispettare con maggior forza le regole di comportamento (mascherina e distanziamento), eventualmente rivalutando in maniera più stringente le modalità di uso della mascherina definite nel Protocollo Aziendale;
• Invitare i lavoratori ad intensificare l’automonitoraggio delle proprie condizioni di salute e a contattare il proprio Medico Curante per qualsiasi dubbio;
• Provvedere ad una pulizia e disinfezione della postazione e del mezzo/attrezzature di lavoro e, ove necessario, degli spazi comuni frequentati dal contatto stretto.