Tale criticità si riflette negativamente sull’impegno organizzativo delle aziende, che sostengono un onere economico per il quale vi è un riscontro inferiore alle attese, inoltre il sistema così concepito, si sottrae da interventi efficaci di controllo da parte degli organi di vigilanza e delle Regioni perché avulso da regole certe e da strumenti correttivi/repressivi. Pertanto, è importante uniformare all’interno di un unico provvedimento la formazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 37, con eventuali allegati per specifiche tipologie di percorsi, che delinei il perimetro di requisiti e che fissi criteri univoci sugli elementi comuni, consentendo di superare la frammentazione, la carenza di omogeneità e la diffusione di formazione eccessivamente generica in materia di salute e sicurezza.
È al vaglio del Tavolo politico in materia di sicurezza sul lavoro, dopo approvazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un primo documento rivolto a individuare soluzioni concrete e semplificazioni, per ridurre il numero di infortuni.
In considerazione del trend in crescita del fenomeno infortunistico è necessario adottare una strategia condivisa allineata a quanto previsto dal Quadro Strategico Europeo 2014-2020 con particolare attenzione ai settori maggiormente colpiti dal fenomeno, edilizia, agricoltura, rischi da sovraccarico biomeccanico e tumori professionali.
Tra le novità che il provvedimento modificato dovrebbe introdurre, vi sono alcuni aspetti fondamentali relativi alla formazione e alla figura degli RSPP.
In particolare, si sta ragionando sulla possibilità di istituire un elenco Nazionale dei Formatori della Sicurezza, di revisionare significativamente il quadro normativo sui contenuti della formazione normata e istituire un albo nazionale degli RSPP e dei Consulenti SSL.
Novità nel testo Unico Sicurezza:
- Albo Nazionale RSPP
- Riconosciuta la figura del Consulente
- Ordine die Formatori
- Revisione della Formazione normata
Il nuovo elenco andrebbe a integrare e accorpare gli elenchi regionali esistenti, garantendo omogeneità del servizio e trasversalità pluri-territoriale (al momento i soggetti accreditati in una regione hanno titolo per erogare solo sul territorio ove vale l’accreditamento). La revisione normativa consentirebbe di superare questo limite, adottando un sistema di qualifica con requisiti aggiuntivi più specifici per chi eroga formazione in materia di salute e sicurezza. Tali requisiti aggiuntivi potrebbero risiedere nel possesso da parte dei soggetti formatori di titoli di studio specifici e/o esperienza professionale maturata.
Proposte di Emendamenti Formazione Testo Unico Sicurezza:
Elenco Nazionale Formatori della Sicurezza
Una delle maggiori criticità mai risolte dalle vigenti disposizioni di legge, è rappresentata dalla mancanza di chiarezza in merito a chi siano effettivamente i soggetti formatori riconosciuti dalla normativa.
Quelli accreditati dalle Regioni sono facilmente individuabili perché inseriti appunto nell’elenco degli enti accreditati, esistono tuttavia una serie di soggetti non accreditati sui quali grava l’incertezza del pieno possesso dei requisiti professionali e tecnici. In questi termini potrebbe essere elaborato un elenco nazionale di soggetti accreditati, che garantirebbe il controllo sul possesso dei requisiti e una consultazione da parte degli utenti rapida e immediata.
La mancanza di chiarezza e di requisiti verificabili potrebbero essere ostacoli superati con l’istituzione dell’elenco nazionale dei formatori che sostituirebbe quelli regionali.
Ulteriore revisione è rivolta a uniformare le tipologie di attestazioni finali (frequenza, qualifica, aggiornamento) e chi le rilascia, così da garantire omogeneità a livello nazionale e sostenibilità delle nuove procedure.
Risulta inoltre importante prevedere un adeguato impianto di monitoraggio e controllo sull’operato dei soggetti formatori accreditati, anche per porre in essere interventi correttivi e misure sanzionatore in caso di accertate difformità nell’erogazione dei percorsi formativi sull’intero territorio nazionale.
Revisione Accordi Stato Regione sulla Formazione
Come noto la formazione richiesta dall’articolo 37 del TUS è stata recepita e dettagliata dagli Accordi sottoscritti in Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ulteriormente integrati e rinnovati dagli Accordi del 22 febbraio 2012 per quanto riguarda in particolare la formazione e l’addestramento sulle attrezzature pericolose, e dagli Accordi del 07 luglio 2016, che hanno modificato i percorsi formativi per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione e ampliato le possibilità di accedere alla formazione a distanza.
Tuttavia, le modalità formative proposte, e la eccessiva generalità dei contenuti erogati, risultano spesso inadeguati perché basate sul principio di lezioni frontali a adulti o su corsi in modalità e-learning poco efficaci.
Si ravvisa in particolare, una carenza dal punto di vista dell’omogeneità dei percorsi formativi e una mancanza di formazione specializzata in alcuni ambiti, con il risultato di produrre percorsi generici e poco utili al destinatario.
La formazione sulla sicurezza non è considerata un investimento ma un costo e una perdita di tempo per le aziende, che scelgono percorsi minimi, poco costosi e poco qualificanti.
Albo Nazionale RSPP e Consulenti della Sicurezza
Altro aspetto da approfondire potrebbe riguardare la necessità di regolamentare la professione del Responsabile e dell’Addetto a servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), andando a descrivere e strutturare requisiti e competenze specifiche, con ricadute sull’intero sistema della prevenzione nazionale e aziendale, che coinvolgerebbe tanto gli enti preposti al controllo che le organizzazioni imprenditoriali e pubbliche. Inoltre, a vantaggio delle realtà di dimensioni ridotte, che come noto costituiscono più del 90% del tessuto imprenditoriale italiano, laddove il datore di lavoro eserciti direttamente il ruolo di RSPP, occorre definire il profilo professionale del consulente esterno in materia di salute e Sicurezza sul Lavoro, figura ad oggi non definita dalla vigente normativa.
Si ritiene, infine importante che, per queste professionalità, alle quali potrebbe andare ad aggiungersi quella del Coordinatore della Sicurezza di cantiere (CSE e CSP), il percorso formativo debba essere aggiornato rendendolo più specifico, con l’obiettivo di riconoscere che l’esecuzione di speciali mansioni lavorative debba essere considerata a tutti gli effetti una competenza ben identificata, individuata dalla partecipazione a percorsi formativi e a percorsi di abilitazione.
La regolamentazione dei suddetti profili professionali renderebbe possibile la creazione di un albo nazionale, da tempo auspicato dagli addetti ai lavori, garantendo selezione e derivante maggiore qualità al servizio erogato.
Come già per i gestori ambientali, anche RSPP e consulenti esterni avranno un loro Albo nazionale, quale riconoscimento di professionalità e strumento di selezione delle competenze.